La Corte Suprema USA del New Mexico ricorda ai propri giudici di evitare qualsiasi comportamento inappropriato o che possa apparire come tale sui social media

nmsuprcrtIl procedimento in discussione riguarda in via principale la pretesa violazione della  Confrontation Clause (che garantisce il diritto di replica avverso testimonianze contrarie), tuttavia è interessante anche perché l’imputato rivolge l’attenzione alla pubblicazione di messaggi su social media da parte del giudice dinanzi al quale era pendente il processo. I messaggi, pubblicati dal giudice sulla pagina Facebook utilizzata in occasione della propria campagna elettorale, riguardavano il procedimento a cui era parte l’imputato. Nel corso del processo in oggetto, il giudice aveva scritto, “è il terzo giorno in cui presiedo il mio primo caso di omicidio.” Alla fine del processo, ma prima della sentenza, il giudice pubblica di nuovo: “Nel processo che presiedo la giuria ha ritenuto l’imputato colpevole di omicidio e sequestro di persona. Giustizia è stata servita. Grazie per le vostre preghiere.”

L’imputato ha sostenuto che tali messaggi indicassero parzialità del giudice.

Anche se, in sede di appello, la Corte Suprema del New Mexico non è stata chiamata a decidere se i messaggi postati dal giudice distrettuale sui social media avrebbero dovuto caducare il procedimento, né ha vietato ai giudici l’utilizzo degli stessi, ha avvertito che “accettare amicizie, pubblicare on line e attività simili, potrebbero facilmente essere fraintese e creare una parvenza di irregolarità. I commenti pubblicati in rete sono commenti pubblici e una connessione su social network costituisce una relazione visibile, indipendentemente dall’effettiva esistenza di un legame personale “.

La decisione (del 20 giugno 2016) fornisce alcune linee guida per i giudici del New Mexico, come ad esempio:

  • il dovere di evitare comportamenti inappropriati o che possano apparire come tali;
  • il dovere di comportarsi in ogni momento in maniera tale da promuovere la fiducia del pubblico nell’indipendenza, integrità ed imparzialità della magistratura;
  • i siti delle campagne elettorali giudiziari devono essere mantenuti dai comitati che presiedono la campagna e non dal candidato giudice personalmente. Si veda a questo riguardo Formal Op. 462 (2013), in inglese. Il candidato non dovrebbe pubblicare personalmente messaggi diversi da dichiarazioni aventi ad oggetto le proprie qualifiche;
  • il divieto di diffondere commenti pubblici o discutere casi, soprattutto se riguardanti le questioni in sospeso che potrebbero, o essere interpretati come comunicazioni ex parte (vietate), o apparire inappropriati;
  • utilizzare le impostazioni privacy per proteggere la propria presenza online;
  • tenere in considerazione che qualsiasi comunicato pubblicato on-line è da considerarsi come dichiarazione pubblica e comportarsi di conseguenza;
  • relazionare il rilevante Codice di Etica Giudiziaria ai social media, così da parteciparvi responsabilmente.

 

State v. Thomas, 2016-NMSC-024, 376 P.3d 184, 2016 N.M. LEXIS 149 (N.M. 2016) è disponibile al sito  http://www.nmcompcomm.us…                                   Open PDF

Originariamente pubblicato su Technethics in inglese in ottobre 2016

 

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